Cass. civile, sez. III del 2009 numero 20106 (18/09/2009)


L'esercizio di una clausola che riconosca ad un contraente la facoltà di recedere ad nutum dal contratto deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme a tali principi. Il principio della buona fede oggettiva, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti, non solo vincola i contraenti nella fase dell'esecuzione del contratto ed in quella della sua formazione, ma deve intendersi riferito anche agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, a tale conclusione pervenendosi sull'assunto che la clausola generale di correttezza e buona fede costituisce un autonomo potere giuridico espressione del generale dovere di solidarietà sociale e come tale è idonea ad imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire preservando le ragioni dell'altra.L'ammissibilità del controllo sulla ragionevolezza del contratto da parte del giudice si estende anche all'esercizio del diritto di recesso; al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo l'interprete non è infatti chiamato ad effettuare una valutazione politica, ma giuridica in quanto diretta a verificare la rispondenza dell'atto di recesso alle finalità delineate e consentite dal legislatore.

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