Cass. civile, sez. III del 2008 numero 2402 (30/01/2008)


Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art. 8 della l. n . 590/1965, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, "ex lege", l'acquisto del fondo a favore del retraente, atteso che con la stessa il retraente comunica all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. La dichiarazione di retratto deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà, con un espresso e specifico riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile.

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