Cass. civile, sez. III del 2008 numero 23676 (15/09/2008)


Deve essere riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita. Il conflitto tra i due beni - entrambi costituzionalmente tutelati - della salute e della libertà di coscienza non può essere risolto sic et simpliciter a favore del primo, sicché ogni ipotesi di emotrasfusione obbligatoria diverrebbe per ciò solo illegittima, perché in violazione delle norme costituzionali sulla libertà di coscienza e della incoercibilità dei trattamenti sanitari individuali. Tuttavia, allorché il paziente si trovi in stato di incoscienza, la manifestazione del "non consenso" a un determinato trattamento sanitario, ancorché salvifico, dovrà ritenersi vincolante per i medici soltanto se contenuta in una dichiarazione articolata, puntuale, ed espressa, dalla quale inequivocabilmente emerga detta volontà, oppure proveniente da un rappresentante ad acta, designato dallo stesso interessato, e all'esito dell'informazione sanitaria. Per tale motivo non è da attribuire pregio all'obiezione, pur specificamente mossa dal ricorrente appartenente alla confessione dei Testimoni di Geova, secondo la quale il cartellino recante la scritta "niente sangue", che il paziente stesso recava con sé al momento del ricovero, avrebbe la specifica funzione di indirizzare il medico verso un comportamento astensivo dalla pratica trasfusionale ai fini terapeutici. Non si può infatti ipotizzare l'efficacia "tout court" del cartellino stesso, estesa, cioè, anche all'ipotesi del pericolo di vita che il paziente si troverebbe a correre in assenza di trasfusione. Proprio in riferimento a questa specifica evenienza va ribadito che il non consenso deve manifestarsi nella sua più ampia, espressa e consapevole forma: esso deve cioè esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata, mediante un'articolata, puntuale, dichiarazione dalla quale emerga in equivocamente la volontà di impedire la trasfusione, anche nell'ipotesi di pericolo di vita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2008 numero 23676 (15/09/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti