Cass. civile, sez. III del 2008 numero 20427 (25/07/2008)




La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia è applicabile alle strade aperte al pubblico transito ed è riconoscibile in relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada; configurano, invece, caso fortuito, i danni riconducibili agli stessi utenti o ad una repentina non specificatamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (fattispecie relativa ai danni cagionati dallo sprofondamento di un trattore in un avvallamento cagionato dal cedimento del manto stradale).

La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

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