Cass. civile, sez. III del 2007 numero 2546 (06/02/2007)


Il danno esistenziale - da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato (cfr. Cass. 6572/2006)- non costituisce una voce nè una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

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