Cass. civile, sez. III del 2006 numero 7236 (29/03/2006)


La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale ai fini della sua sussistenza concreta presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale.

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