Cass. civile, sez. III del 2006 numero 18498 (25/08/2006)


Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico, ancorché complesso, rapporto, come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 c.c., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione, non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) ex art. 1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale , (sostanziantesi nel divieto di applicazione d’ufficio da parte del giudice ex art. 1242, II comma, c.c.), che sostanziale,(concernente essenzialmente l’arresto della prescrizione ex art. 1242, II comma, c.c., e l' incompensabilità del credito dichiarato impignorabile ex art. 1246, I comma n. 3, c.c. e 545 c.p.c.).

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