Cass. civile, sez. III del 2006 numero 13015 (31/05/2006)


Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare (scrittura privata autenticata), lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del rsultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle c.d. visure catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

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