Cass. civile, sez. III del 2005 numero 7996 (18/04/2005)


L'accertamento del nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso - la cui valutazione in prima istanza deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità e quindi da ogni riferimento al profilo soggettivo della colpa - deve essere compiuto secondo criteri: quello di probabilità scientifica, se esaustivo, quello di logica aristotelica, se appare non praticabile o insufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura. Nel caso dell'illecito omissivo detto vaglio deve avvenire secondo un percorso "speculare", quanto al profilo probabilistico, rispetto a quello commissivo, dovendosi accertare il collegamento evento-comportamento omissivo in termini di probabilità inversa. Solo una volta accertato il nesso di causalità - che deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato - è possibile passare alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito e cioè della sussistenza o meno della colpa dell'agente, la quale potrebbe essere esclusa secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2005 numero 7996 (18/04/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti