Cass. civile, sez. III del 2005 numero 19140 (29/09/2005)


In un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto più favorevole all'aderente e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, va risolto non già dando la prevalenza alla clausola vessatoria, per quanto su di essa con l'apposita sottoscrizione sia stata richiamata in modo particolare l'attenzione del contraente, ma a mezzo del criterio interpretativo contenuto nell'art. 1370 c.c., ovvero secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che non ha unilateralmente predisposto il contratto stesso (nel caso di specie, all'interno di un contratto di assicurazione, esisteva un contrasto tra una clausola definita "particolare", che prevedeva la cessazione del contratto alla scadenza senza necessità di comunicare anticipatamente la disdetta, e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, che prevedeva invece il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).

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