Cass. civile, sez. III del 2005 numero 18792 (26/09/2005)


Gli articoli 1394 e 2391 del Cc si pongono, tra di loro, in una relazione di reciproca esclusione, avendo ciascuno un proprio ambito di operatività. Mentre, in particolare, l'articolo 1394 del Cc si applica agli atti compiuti dal rappresentante della società di capitali quando manchi una deliberazione del consiglio di amministrazione con la determinazione del contenuto del contratto, si applica, invece, l'articolo 2391 nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l'attuazione del contratto sia affidata alla amministratore in conflitto di interessi con la società. Conseguentemente il contratto è suscettibile di venire annullato ai sensi dell'articolo 1394 se sia concluso dall'amministratore unico o dall'amministratore munito di potere rappresentanza che, delegato o no, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare. In ogni altra ipotesi la conclusione del contratto è deliberata dal consiglio di amministrazione e il conflitto di interessi si manifesta già nella fase deliberazione, sicché trova applicazione l'articolo 2391 e l'annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della mala fede del terza. Ne deriva, in conclusione, una minore tutela della società rispetto all'ipotesi di contratto concluso dall'amministratore al di fuori di deliberazione consiliare. (M.Fin.)

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