Cass. civile, sez. III del 2004 numero 9341 (17/05/2004)


La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari, è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non solo quando il contratto da risolvere sia definitivo, e quindi il contratto risolutorio rientri nell'espressa previsione dell'articolo 1350 del codice civile, ma anche quando sia preliminare. Ciò in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma ai sensi dell'articolo 1351 del codice civile, ragione da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega sui diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata tramite l'assunzione di obbligazioni, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

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