Cass. civile, sez. III del 2004 numero 3549 (23/02/2004)


A norma dell' art. 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete il risarcimento del danno anche patrimoniale, purché sia accertato in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a beneficiare in futuro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fatto corretta applicazione di questo principio, avendo escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da morte del figlio in capo ai genitori conviventi, avendo accertato che il figlio convivente, ventitreenne, già percepiva un reddito da attività lavorativa e non versava ai parenti una somma superiore a quella occorrente al suo mantenimento, né vi erano elementi per ritenere che tanto avrebbe potuto verificarsi in futuro).

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