Cass. civile, sez. III del 2004 numero 15424 (10/08/2004)


Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89; ne consegue che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata dal comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un notaio il quale era pervenuto al convincimento di certezza circa l'identità del venditore in base al documento di identità personale, al fatto che le parti avessero dichiarato di conoscersi ed infine al fatto che - a seguito di richiesta dello studio notarile che aveva accertato l'esistenza di un pignoramento sull'immobile oggetto del contratto - la persona presentatasi come venditore aveva prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo concernente l'immobile venduto).

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