Cass. civile, sez. III del 2004 numero 14605 (30/07/2004)


La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà (derivante soprattutto dall'art. 2 Cost.) che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. Ne consegue, con riferimento ad un contratto di locazione finanziaria, che risulta correttamente motivata la sentenza di merito che riconosca, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato, la sussistenza di un dovere accessorio e non scritto in capo all'utilizzatore di fornire la documentazione necessaria (nella specie: copia della denunzia di furto) per l'annotazione al PRA della perdita di possesso del veicolo oggetto del contratto, condannandolo, in difetto, a rimborsare quanto dal concedente sia stato speso per far fronte alla tassa di possesso.

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