Cass. civile, sez. III del 2003 numero 7529 (15/05/2003)


Il creditore di un' obbligazione contrattuale inadempiuta non può chiedere, a titolo di risarcimento del danno derivato al suo patrimonio dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento, congiuntamente sia l' attribuzione della somma di denaro equivalente al valore della prestazione, sia il risarcimento in forma specifica mediante condanna del debitore all'adempimento della medesima, ma deve optare per l'una o per l'altra forma di risarcimento.

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