Cass. civile, sez. III del 2003 numero 3269 (05/03/2003)


Lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine di sei mesi non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto. Pertanto, nel caso di società in nome collettivo che abbia preso in locazione un immobile per esercitarvi l'attività sociale, non viene meno, a seguito di recesso degli altri soci, la locazione stipulata, la cui titolarità si concentra nel socio rimasto.

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