Cass. civile, sez. III del 2003 numero 16826 (10/11/2003)


Obbligazioni e contratti - Comodato - Furto di mobili antichi - Responsabilità del comodatario - Diligenza del Buon padre di famiglia - Insufficienza all'esclusione della responsabilità. (Cc. artt. 1218, 1804 e 1806) Nel caso di furto di mobili antichi affidati per l'esposizione non basta che il comodatario provi di avere osservato la diligenza del buon padre di famiglia per sottrarsi alla propria responsabilità nei confronti del comodante, dovendo anche dimostrare di avere seguito gli accorgimenti idonei a evitare l'evento, nonché di aver sostenuto gli ulteriori sforzi imposti dalle circostanze al fine di adempiere il proprio obbligo di custodia.Assicurazione - Per conto altrui o per conto di chi spetta - Azione del contraente nei confronti dell'assicuratore - Consenso espresso dell'assicurato - Necessità - Sussiste. (Cc. artt. 1411 e 1891)Nell'assicurazione per conto terzi o per conto di chi spetta il contraente non può agire nei confronti dell'assicuratore senza il consenso espresso dell'assicurato, rimanendo altrimenti privo della legitimatio ad causam, non potendosi configurare un consenso tacito o presunto.

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