Cass. civile, sez. III del 2003 numero 11240 (18/07/2003)


Allorchè le parti di un leasing finanziario stipulino, con un contratto coevo o successivo, un patto di riscatto del bene concesso in godimento, tra i due contratti - i quali, ancorchè autonomi, sono lo strumento di cui le parti si avvalgono per conseguire il risultato di far acquistare all'utilizzatore la proprietà del bene concesso in godimento - si crea un vincolo di collegamento, tale per cui le vicende di un contratto si comunicano necessariamente all'altro, di tal che risulta precluso cedere il contratto di leasing indipendentemente da quello che prevede il patto di riscatto. Diversamente, la posizione dell'utilizzatore ceduto sarebbe incisa al punto che il medesimo, pur dopo avere esercitato il riscatto e acquistato, così, la proprietà del bene, dovrebbe continuare a pagare i canoni di godimento al cessionario.

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