Cass. civile, sez. III del 2002 numero 9161 (24/06/2002)


Nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (nella specie, non si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo corretta applicazione dell'art. 1526, ultimo comma, cod. civ., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio).Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, pattuizione che, lecita quale ne sia l'oggetto, in quanto espressione dell'autonomia privata, non è tuttavia equa per il solo fatto di essere stata convenuta, atteso che l'art. 1384 cod. civ. consente al giudice che ne sia richiesto di ridurre equamente la prestazione assunta.Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno del concedente non comprende il valore dell'opzione pattuito nel caso di acquisto del bene, valore al cui pagamento l'utilizzatore sarebbe stato tenuto solo nell'ipotesi, non verificatasi, in cui fosse addivenuto all'acquisto, costituente per lui una facoltà e non un obbligo.

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