Cass. civile, sez. III del 2002 numero 14655 (15/10/2002)
Nella vigenza del'art. 11 della legge 392/1978 gli interessi legali sul deposito cauzionale devono essere corrisposti dal locatore alla fine di ogni anno, senza che occorra una richiesta dal conduttore, perchè sono irrinunciabili, e se non si è così provveduto vanno restituiti, unitamente alla somma depositata, al momento del rilascio dell'immobile locato, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che sia venuta meno la funzione di garanzia, che ha il deposito cauzionale, dell'adempimento degli obblighi gravanti sul conduttore.