Cass. civile, sez. III del 2001 numero 8740 (26/06/2001)


La responsabilità dei genitori postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili i necessari presupposti della "culpa in educando" e la "culpa in vigilando"; di conseguenza, la responsabilità dei genitori concorre con la responsabilità del minore responsabile del fatto.Per l'affermazione della responsabilità del precettore, per danni recati da un minore affidato alla sua vigilanza, occorre che sussistano sia il fatto illecito del minore, sia la mancanza di prova liberatoria da parte del precettore.L'incapacità di intendere e di volere di un minore non si può presumere, ai fini di un giudizio di responsabilità, in base all'età inferiore ai 14 anni.Perché possa essere affermata la responsabilità del precettore, a norma dell'art. 2048 c.c., sia pure in termini di presunzione di difetto di vigilanza, occorre che l'autore dell'illecito sia un minore capace di intendere e volere, trovando applicazione in caso contrario la fattispecie relativa al danno cagionato dall'incapace.Per la responsabilità del sorvegliante dell'incapace, è necessario che il fatto di quest'ultimo, escluso l'elemento psicologico, presenti tutte le caratteristiche di antigiuridicità, di modo che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.

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