Cass. civile, sez. III del 2001 numero 726 (18/01/2001)


A norma dell'art 2054, comma 3, c.c., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione è avvenuta contro la sua volontà), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del commi 1 e 2 dell'articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo e del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura è quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del comma 2 dell'art 2054 c.c., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell'altro veicolo è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso di colpa a lui attribuibile; salva l'azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietà per il risarcimento della residua parte del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2001 numero 726 (18/01/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti