Cass. civile, sez. III del 2001 numero 6711 (15/05/2001)


Per l'esistenza, a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il combinato disposto di cui all'art. 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e all'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta disciplina è inapplicabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2001 numero 6711 (15/05/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti