Cass. civile, sez. III del 2001 numero 5913 (20/04/2001)


Il diritto di prelazione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge sull'equo canone a favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l'identità dell'immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione nell'ipotesi di vendita in blocco di più immobili, semprechè i vari beni vengano considerati strutturalmente e funzionalmente coordinati fra loro si da costituire un'entità patrimoniale diversa dalle singole componenti e non si verta, invece, nell'ipotesi di mera vendita cumulativa, ancorchè con unico rogito, di più beni funzionalmente distinti. Detto accertamento è di competenza del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se condotto attraverso esame di consulenza tecnica d'ufficio e logica valutazione degli elementi emergenti dagli atti.

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