Cass. civile, sez. III del 2001 numero 2335 (16/02/2001)


In tema di responsabilità del medico chirurgo, nel caso di prestazione "routinaria", incombe sul paziente l'onere di provare che l'intervento era di facile o "routinaria" esecuzione mentre al professionista spetta provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.La limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo e di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.La responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della propria attività, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura di tale attività e che, in rapporto alla professione del medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Nella diligenza è compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione.In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concorso di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno - tetraparesi spastica di un neonato - avevano concorso il colposo ritardo nella somministrazione di farmaci ossitociti e nell'esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la Corte Suprema, in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).In tema di responsabilità del medico chirurgo, nel caso di prestazione "routinaria", incombe sul paziente l'onere di provare che l'intervento era di facile o "routinaria" esecuzione, mentre al professionista spetta provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria.In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta; tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi.

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