Cass. civile, sez. III del 2001 numero 1516 (02/02/2001)


In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura conseguenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale. In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'"id quod plerumque accidit", posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosiddetto colpa cosciente).Ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 c.c., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e conseguenziale legittima il congiunto "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).Ai prossimi congiunti delle vittime di lesioni colpose spetta il risarcimento del danno morale "costituzionalizzato" e cioè "conformato" ai valori che la Costituzione riconosce alla persona umana come diritti umani inviolabili, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta e immediata di cui all'art. 1223 c.c. in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo.

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