Cass. civile, sez. III del 2000 numero 1967 (22/02/2000)


In tema di responsabilità aquiliana, l'art. 2055 c.c. subordina la solidarietà passiva alla esistenza di un unico danno imputabile, anche in via presuntiva, alle condotte di una pluralità di persone. Ne consegue che, in caso di danno prodotto da più animali riuniti, anche occasionalmente, in gregge o in mandria, ed appartenenti a soggetti diversi, i diversi proprietari dei singoli animali, nei cui confronti opera la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c., rispondono solidalmente del danno solo se questo risalga, con rapporto di causa ad effetto, all'intero gregge, o all'intera mandria, intesi come entità indistinte. La regola generale della solidarietà non può operare, invece, quando il danno sia stato provocato da uno solo, o da alcuni, degli animali riuniti, ipotesi nella quale di esso risponde solo il proprietario di quello o di quegli animali, senza che sia possibile coinvolgere nella responsabilità anche i proprietari degli altri animali del gregge, o della mandria, estranei all'accaduto.

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