Cass. civile, sez. III del 2000 numero 12025 (12/09/2000)


In tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale stesso, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, o di fatto traeva. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, in riforma della decisione del giudice di primo grado, aveva escluso, in relazione all'incidente occorso ad una minore sbalzata da un cavallo preso a noleggio in un maneggio, la responsabilità del proprietario dell'animale, rilevando che il cavallo era stato noleggiato al padre della minore, e che l'incidente si era verificato mentre l'animale si trovava al di fuori del recinto del maneggio).

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