Cass. civile, sez. III del 1999 numero 8423 (05/08/1999)


Nel contratto di subtrasporto la lettera di vettura, che deve contenere, ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 9 gennaio 1978 n. 56, tutte le indicazioni necessarie per determinare la tariffa obbligatoria a forcella per il trasporto di merce su strada, deve esser compilata da colui che in concreto effettua il trasporto e perciò non dal vettore - spedizioniere, ma dal subvettore; pertanto, in assenza della conservazione - obbligo peraltro amministrativamente sanzionato per almeno un biennio dall' eseguito trasporto ai sensi dell' art. 58, terzo comma, legge 6 giugno 1974 n. 298 - da parte di questi di uno dei quattro esemplari che egli deve redigere spetta al giudice del merito valutare l' idoneità delle istanze istruttorie dal medesimo avanzate per fornire elementi idonei all' applicazione della tariffa legale.

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