Cass. civile, sez. III del 1999 numero 6121 (18/06/1999)


Il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nelle ipotesi in cui la cosa in custodia abbia causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo (in applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel caso di un incendio sviluppatosi in una scarpata di proprietà del Comune e di qui propagatosi, attraverso il terreno di proprietà di un privato, sino a investire il fondo dell'attore, causando danni alle sue colture, ha ritenuto responsabili in solido il Comune ed il proprietario del terreno, avendo accertato che in quest'ultimo non erano state rimosse le sterpaglie ed erano assenti i solchi tagliafuoco).

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