Cass. civile, sez. III del 1999 numero 5746 (11/06/1999)


In tema di edilizia economica e popolare, l' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che vieta la cessione non autorizzata, anche parziale, dell' alloggio, a qualsiasi titolo, commina la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione di tale divieto, rilevabile da qualunque interessato e di ufficio dal giudice. Pertanto, all' assegnatario in locazione, il quale, avendo sublocato, previa autorizzazione dell' ente concedente, l' alloggio, ne chieda il rilascio, il subconduttore può opporre la sopravvenuta carenza della titolarità del diritto fatto valere, per effetto della decadenza dell' assegnazione, pronunciata a seguito della revoca della detta autorizzazione ed incidente direttamente sul rapporto tra assegnatari conduttore e subconduttore, con la conseguenza di far venire meno la locazione della quale era titolare l' assegnatario e di privare quest' ultimo della legittimazione ad agire con domanda di rilascio.

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