Cass. civile, sez. III del 1999 numero 4593 (07/05/1999)


Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l' esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore) è configurabile l' ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all' art. 1411 e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Consegue che, non il mittente, estraneo al contratto di subtrasporto, bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 cod. civ., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l' avaria delle cose trasportate.Nel contratto di trasporto con rispedizione, il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l' effettuazione della restante parte del percorso. Consegue che per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità per la seconda tratta del trasporto, non essendo delineabile una responsabilità dello spedizioniere per l' operato di terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione.

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