Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3477 (09/04/1999)


Il notaio che riceve un atto in data anteriore alla numerazione e vidimazione del Repertorio da parte del capo dell' archivio notarile a norma dell' art. 64 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, incorre nell' infrazione disciplinare di cui agli artt. 64 e 138 n. 4 legge notarile (mancata tenuta del repertorio) e non in quella più lieve prevista dall' art. 137 della legge medesima (mancata annotazione dell' atto nel repertorio), postulando quest' ultima norma che il notaio abbia nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare gli atti, senza che rilevi che dell' atto sia stata fatta annotazione su di un registro informale privo dei requisiti di cui all' art. 64 citato da considerarsi perciò "tamquam non esset". Né rileva che il notaio provveda successivamente all' annotazione dell' atto sul Repertorio, dopo che egli se ne sia dotato con il compimento delle formalità previste nell' art. 64 citato, costituendo tale condotta un "posterius" rispetto alla consumazione dell' illecito ormai perfezionata.

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