Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3471 (09/04/1999)


Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 2050 c.c. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. Alla stregua di tale criterio, se può dirsi che l'attività di noleggio di cavalli di per sè non sia intrinsecamente pericolosa, deve ritenersi che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza. (Nell'enunciare tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che, pur in presenza di una ricostruzione dei fatti all'esito della quale il giudice di primo grado aveva, con analitica indicazione dei mezzi di prova, affermato la pericolosità della suddetta attività, era giunta all'opposta conclusione, basandosi su elementi di fatto viceversa apoditticamente affermati).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3471 (09/04/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti