Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8248 (20/08/1998)


Ai sensi dell' art. 1322 cod. civ., va riconosciuta la validità dei contratti di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond) con i quali il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia " a semplice richiesta" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all' efficacia ed alle vicende del rapporto principale. Tuttavia, anche in questi casi il meccanismo dell' obbligo di adempimento del garante scatta a seguito dell' inadempimento dell' obbligazione principale, ancorché resti vietato al garante di chiedere la preventiva escussione del debitore principale

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