Cass. civile, sez. III del 1998 numero 4070 (22/04/1998)


Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa - nella specie il comune, a cui il giudice del merito aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. per le condizioni in cui si trovava il manto stradale a causa di tombini e buca sull'asfalto, all'esito di lavori edili - deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia, che questi invece non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa.

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