Cass. civile, sez. III del 1998 numero 3679 (09/04/1998)


La divulgazione a mezzo stampa di notizie che arrecano pregiudizio all' onore e alla reputazione altrui deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni, la verità oggettiva della notizia pubblicata, l' interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell' esposizione (cosiddetta continenza). Il diritto di cronaca può poi risultare limitato dall' esigenza dell' attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all' informazione.

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