Cass. civile, sez. III del 1998 numero 2486 (06/03/1998)


Sussiste la responsabilità dell'organizzatore della gara per avere l'istruttore omesso di predisporre le cautele necessarie ad evitare le lesioni personali riportate da un minore ad opera di un compagno di squadra durante l'attività sportiva svoltasi sotto la sua sorveglianza.È responsabile del danno - nella specie con un colpo di mazza, non fermata all'altezza del torace, tra giocatori principianti di hockey su prato - provocato da un allievo ad un altro, l'istruttore sportivo che non dimostra di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitarlo (art. 2048 c.c.) e di aver prestato la dovuta vigilanza, correlata alla prevedibilità dell'evento, per la loro osservanza.

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