Cass. civile, sez. III del 1998 numero 1766 (19/02/1998)


La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come espressamente previsto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisca interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale, salva la sospensione della prescrizione per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, operante "ex lege" e rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restando precluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso.

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