Cass. civile, sez. III del 1998 numero 134 (09/01/1998)


La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 cod. civ.) liquidandolo in una frazione - solitamente da un terzo alla metà - di quello biologico riconosciuto, risponde all' esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell' applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto.

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