Cass. civile, sez. III del 1998 numero 11973 (25/11/1998)


Il contraente di un' assicurazione a favore di un terzo, il cui diritto all' indennizzo si estingua per omissione del tempestivo esercizio a cui quegli è esclusivamente legittimato, è responsabile del danno derivato all' assicurato, ma il termine di prescrizione del diritto di quest' ultimo al risarcimento del danno nei suoi confronti, decorre dalla scadenza del termine prescrizionale del diritto all' indennizzo verso l' assicuratore, non già dal passaggio in giudicato della sentenza emessa all' esito della controversia per ottenere l' indennizzo dall' assicuratore, perché questo giudizio non impedisce giuridicamente al terzo di esercitare il predetto diritto risarcitorio.

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