Cass. civile, sez. III del 1998 numero 10023 (09/10/1998)


L' art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203 recante norme sui contratti agrari si interpreta nel senso che in caso di violazione del divieto di subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto, il subaffittuario subentra nel rapporto come affittuario non coltivatore diretto anche se, eventualmente, in possesso della qualità di coltivatore diretto.

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