Cass. civile, sez. III del 1997 numero 6663 (19/07/1997)


Costituisce accertamento di fatto, in base ad elementi sintomatici, soggettivi - quali ad esempio lo stato di debolezza economica dell' impresa venditrice - ed oggettivi - quali ad esempio la sproporzione tra valore del bene venduto e prezzo pagato dalla fornitrice - stabilire se il "lease back", contratto di impresa in sé lecito, è stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio, ed è pertanto nullo perché in frode alla legge.

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