Cass. civile, sez. III del 1997 numero 6271 (10/07/1997)


Poiché la "ratio" ispiratrice dell' istituto della prelazione di cui all' art. 38 della legge n. 392 del 1978 si fonda su di un' esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico (esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell' azienda e del diritto di proprietà sull' immobile adibito all' esercizio di questa), deve ritenersi legittima una interpretazione estensiva del termine "conduttore", adoperato nella norma suddetta, onde ricomprendervi anche il subconduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità (mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36 stessa legge) e che si sia reso, nel contempo, cessionario dell' azienda, con conseguente facoltà di esercitare in proprio il diritto di prelazione di cui al citato art. 38, avendo il precedente conduttore perduto, con la cessione, ogni interesse nella gestione dell' attività produttiva.

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