Cass. civile, sez. III del 1997 numero 2745 (27/03/1997)


Il giudice deve, anche d' ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l' esistenza, tanto nell' ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell' impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell' ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia.

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