Cass. civile, sez. III del 1997 numero 2483 (20/03/1997)


Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico, non interdetta nè sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della l. 13 maggio 1978 n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto e della conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2047, comma 1, c.c. per i danni cagionati dal ricoverato presuppone la prova concreta della incapacità di intendere e di volere di questi, costituendo principio regolatore della materia della responsabilità civile (al cui rispetto è tenuto il conciliatore che decida secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdottevi dall'art. 21 l. 21 novembre 1991 n. 374) che, salvi i casi eccezionali, si risponda solo per l'omessa sorveglianza di un soggetto capace. La responsabilità vicaria dell'Usl per il danno cagionato da soggetto infermo di mente, non interdetto nè sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, presuppone l'accertamento - da parte del giudice di merito - dello stato di incapacità di intendere e di volere, al momento del fatto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 2483 (20/03/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti