Cass. civile, sez. III del 1997 numero 1502 (18/02/1997)


Poiché la responsabilità di cui al primo comma dell' art. 2054 cod. civ. è una specificazione di quella prevista dall' art. 2043 cod. civ., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall' assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò l' assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l' esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell' art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell' assicurato - o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà - a norma di contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1997 numero 1502 (18/02/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti