Cass. civile, sez. III del 1997 numero 1266 (11/02/1997)


In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che addossa all'utilizzatore ogni rischio per il deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto, anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, non ha carattere vessatorio ed è quindi valida indipendentemente dalla specifica sottoscrizione a norma dell'art. 1341 cod. civ. poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale ricavabile - in via analogica - dall'art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà, confermata, del resto, nella definizione legislativa di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1976 n. 183, che (pur se nell'ambito della normativa speciale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno) considera quale elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing l'assunzione di ogni rischio da parte dell'utilizzatore.

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