Cass. civile, sez. III del 1996 numero 970 (07/02/1996)


Nell' ipotesi di esercizio dell' azione diretta nei confronti dell' assicuratore per il risarcimento di danni, riportati da un autoveicolo a causa di un incidente stradale, il ricorso del danneggiato alla procedura di cui agli artt. 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 857, e 8 del D.P.R. 16 luglio 1981, n. 45, con la comunicazione all' assicuratore del luogo, dei giorni e delle ore in cui il veicolo è disponibile per l' ispezione, non comporta necessariamente la esistenza di un danno da fermo tecnico per i periodi indicati, salvo che non ricorrono specifiche circostanze che devono essere provate dall' interessato (quali la inutilizzabilità del veicolo per il tipo di danni riportati, finché non sia riparato, ovvero la necessità continua di esso per ragioni di lavoro, cosicché il danneggiato non possa privarsene, senza pregiudizio, neppure per poche ore in giorni da lui scelti).

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